La Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell’ambito dei flussi migratori anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi tra le Parti, hanno convenuto un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale in caso di migranti provenienti da Paesi terzi.
Il Protocollo con due Allegati fatto a Roma il 6 novembre 2023, è stato ratificato dall’Italia con legge 21/02/2024 n.14. Esso riconosce all’Italia il diritto all’utilizzo di determinate aree di territorio albanese dove realizzare strutture per le procedure di frontiera o di rimpatrio di migranti non aventi diritto all’ingresso o alla permanenza nel territorio italiano.
In Albania possono essere condotte solamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane anche a seguito di operazioni di soccorso in zone esterne alle acque territoriali italiane.
Le persone soccorse vengono portate in appositi centri. Uno di questi è al porto di Shengjin dove è stato allestito un hotspot per l’identificazione dei migranti. Quelli che provengono da un Paese sicuro vengono respinti. L’altro centro è a una ventina di chilometri nell’interno, a Gjader, dove sono state approntate tre strutture: un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). La gestione delle strutture, così come tutte le spese per la loro costruzione è interamente a carico dello Stato italiano, che ha stanziato 800.000 euro. Due esposti alla Corte dei Conti sono stati presentati da partiti dell’opposizione. La Corte dovrà verificare se ci sia stato danno erariale.
L’inizio delle attività non è stato brillante. Un primo gruppo di migranti è stato portato dalla Nave Libra della Marina Militare il 15 ottobre 2024.
Proveniente da Lampedusa, la nave è giunta nel porto di Shengjin con a bordo 12 migranti. Due di questi però sono stati subito portati in Italia perché minorenni e altri due perché malati.
Un secondo gruppo di migranti, di cui sei egiziani e due del Bangladesh, è giunto il 24 ottobre. Nel frattempo, il Tribunale di Roma l’11/11/2024 ha rimesso pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il caso dei migranti provenienti da Egitto e Bangladesh (Paesi sicuri secondo il D.L 23 ottobre 2024) ed ha sospeso il giudizio senza modificare il termine di 48 ore per la convalida stabilito dalla legge. Conseguentemente, allo scadere di quel termine i sette sono stati riportati in Italia e posti in libertà.
L’ultimo arrivo di migranti a Gjader è avvenuto il 29 gennaio c.a., condotti da Lampedusa in Albania a bordo dell’incrociatore Cassiopea della Marina Militare Italiana. I magistrati della Corte d’appello di Roma, dopo un colloquio in videoconferenza a distanza, hanno deciso di sospendere il giudizio e non hanno convalidato il trattenimento nella struttura albanese. Così come prevede l’Accordo Italia-Albania, i migranti, devono, quindi, essere liberati ma non possono di fatto rimanere sul territorio albanese. Devono tornare in Italia. I giudici di Roma hanno preferito sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia europea. Si è ripetuto, quindi, quanto già successo a novembre, con il secondo trasferimento dei migranti in Albania.
Il Tribunale di Bologna il 26 novembre 2024 nell’ambito di un ricorso promosso da un cittadino del Bangladeshcontro la Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale perché proveniente da un paese sicuro, ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea due questioni pregiudiziali relative alla interpretazione della nozione di “paese sicuro”, e cioè:
se possa qualificarsi sicuro anche un Paese in cui vi siano delle persecuzioni per particolari gruppi sociali, per es. LGBTQIA+, minoranze etniche o religiose; se in caso di contrasto debba prevalere la normativa europea o quella nazionale.
In un altro caso non concernente l’Italia, la Corte di Giustizia il 4 ottobre 2024, ha chiarito alcuni principi fondamentali. La Corte ha precisato che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese sicuro soltanto per una parte del suo territorio. Inoltre, la Corte ha chiarito che il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, le violazioni delle norme dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri.
Sono considerati sicuri in base al D. L. 23 ottobre 2024 i seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
Il Tribunale di Catania, infine, il 4 novembre 2024 ha negato al Questore di Ragusa la convalida di un provvedimento di trattenimento di un egiziano sbarcato a Pozzallo (RG) e richiedente protezione internazionale perché proveniente dall’Egitto, Paese designato come sicuro dal d.l. sopra citato. Il Giudice italiano ha così motivato la decisione:
– La qualificazione dell’Egitto di un Paese terzo fra i Paesi sicuri è di competenza del Governo, ma ciò non esime il giudice dall’obbligo di verificare la conformità di tale qualificazione con il diritto dell’UE., come affermato nella sentenza 4 ottobre 2024 della Grande Camera. Secondo questa infatti l’art. 46 co.3 della Direttiva 2013/32UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva procedure), ha stabilito che il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, le violazioni delle norme dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri.
Nessuna deroga è consentita all’applicazione dei presupposti, dei limiti e delle garanzie previsti dalle stesse direttive dell’Unione Europea affinché il trattenimento sia legittimo. Tra queste garanzie vi è la protezione dei diritti di minoranze etniche o religiose, di persone con orientamenti sessuali non accettati (LGBTQIA+), ecc. Di conseguenza, il provvedimento del Questore è stato annullato.
Infine, il Ministero dell’interno ha fatto sapere che nel 2024 gli arrivi di migranti sono calati del 60%.
L’operazione Albania, nonostante la decisione del Governo, creerà ancora problemi. La costa albanese, infatti, aspira a diventare luogo turistico, e l’ambizione non è infondata. Già si vedono su internet le pubblicità di agenzie turistiche che offrono a prezzi convenienti dei pacchetti di tour nei più bei luoghi del Paese.
La classe media albanese non vede di buon occhio l’accordo con l’Italia sui migranti. Il futuro è incerto, la scelta politica italiana è a rischio.
Luigi Fadiga, già magistrato minorile